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Il Codice dei beni culturali

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 18 mar

Il Codice dei beni culturali

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 introduce nel nostro ordinamento il c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” al fine di tutelare e valorizzare in modo organico il patrimonio culturale e paesaggistico della Repubblica.

 

Il Codice definisce “beni culturali” tutte le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. La disciplina dei beni culturali varia a seconda che essi siano di titolarità di Enti pubblici o di soggetti privati.

I beni culturali di titolarità degli Enti pubblici

I beni di proprietà di Stato, Regioni, Enti pubblici ed Enti privati no profit, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, si presumono di interesse culturale per il solo fatto della loro appartenenza a tali soggetti. Essi, quindi, sono soggetti in via cautelativa alla speciale disciplina vincolistica del Codice fino a quando non sia stata effettuata su di essi la verifica da parte dei competenti organi del Ministero.  

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

 

I beni culturali di titolarità dei soggetti privati

I beni di proprietà di soggetti privati, invece, non sono considerati culturali – e non sono soggetti, neppure in via cautelativa, alla relativa disciplina – fino a quando non siano dichiarati tali dal Ministero. 

 

I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, oppure provvedervi direttamente. A tal fine, il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione.

Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza oppure sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa.

 

I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.


I limiti alla proprietà privata sui beni culturali

I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

 

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere e natura;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili;

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) l’apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari su beni immobili culturali;

e) l’esercizio di attività commerciali in prossimità di immobili culturali.

 

In talune ipotesi (es., spostamento per mostre ed esposizioni), il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente.

 

I funzionari del Ministero possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. 

 

Relativamente alla vendita o alienazione a qualunque titolo di beni culturali, è prevista una disciplina differente a seconda del soggetto titolare del bene culturale.

a) i beni culturali di proprietà di Stato, Regioni, Enti pubblici e Enti privati no profit sono alienabili solo previa autorizzazione da parte del Ministero;

b) i beni culturali di proprietà di soggetti privati sono liberamente alienabili, ma Stato, Regioni ed Enti pubblici hanno diritto di prelazione nell’acquisto.

 

Esistono infine alcuni beni culturali (es., immobili di interesse archeologico, immobili dichiarati monumenti nazionali, ecc.) che non possono mai essere alienati

Le agevolazioni fiscali legate alla titolarità di beni culturali

Le agevolazioni fiscali per i proprietari di beni culturali costituiscono un forte strumento a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per gli interventi di manutenzione e restauro. Le agevolazioni fiscali riguardano principalmente:

a) l’imposta sui redditi: oltre alla generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni culturali, è previsto un credito di imposta nella misura del 65% per le erogazioni effettuate in favore del patrimonio culturale di proprietà pubblica;

b) l’imposta municipale propria: si può beneficiare di una riduzione dell’imponibile, assoggettato all’imposta, del 50%:

c) l’imposta di successione e imposta di donazione: i beni culturali che cadono nell’asse ereditario o formano oggetto di donazione vengono esclusi dall’applicazione dell’imposta.

 

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