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Il conflitto di interessi

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 18 mar

Il conflitto di interessi nelle società

Il Codice civile prende in considerazione il caso in cui un amministratore di una società di capitali (S.p.A. o S.r.l.) abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, convergente o divergente con quello della società, ponendo di conseguenza vari limiti e cautele alla possibilità di operare del legale rappresentate interessato. 

 

Di contro, non esiste alcuna norma in materia di società di persone volta a disciplinare il conflitto di interesse degli amministratori della società. In questi casi, dunque, occorre procedere all’analogia con le norme vigenti a riguardo in diritto civile. 


 

La società per azioni

Nelle Società per Azioni, la legge prevede che,  in presenza di un Amministratore unico, quest’ultimo debba informare il Collegio sindacale e la prima assemblea utile dei soci dell’esistenza di un interesse che egli abbia nel compimento di una specifica operazione.

Il potere di rappresentanza rimane tuttavia in capo all’Amministratore unico, il quale potrà operare senza porre a repentaglio i diritti del terzo previa autorizzazione dell’assemblea ordinaria.

 

In caso di Amministratore delegato, invece, la legge prevede un procedimento più complesso: quest’ultimo deve informare il Collegio sindacale e gli altri amministratori dell’esistenza di un interesse a suo carico, di modo che il Consiglio di amministrazione possa valutare l’opportunità della detta operazione. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione decida comunque di compiere l’operazione interessata, il potere di firma non potrà essere speso dall’Amministratore delegato, ma da altro amministratore (es., il Presidente del Consiglio di amministrazione).



La società a responsabilità limitata

Notevoli differenze sono previste nella disciplina del conflitto di interessi nelle società a responsabilità limitata rispetto a quanto visto in materia di società azionaria. 

Difatti, i contratti conclusi dagli amministratori di S.r.l. possono essere annullati su domanda della società solo se il conflitto di interesse era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Inoltre, le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore interessato possono essere impugnate solo qualora cagionino un danno patrimoniale.

 

In altri termini, nelle S.r.l., a differenza che nelle S.p.A., non solo non sussiste alcun obbligo di informativa, ma neppure si prende in considerazione che l’ipotesi di un amministratore che abbia un interesse convergente, anziché divergente, con quello della società.

Si nota infine che, ai fini dell’invalidità della delibera, non basta che essa sia potenzialmente dannosa, ma è necessaria l’attualità del danno.

 

Il perché della differenza

Probabilmente il legislatore ha voluto dettare una disciplina meno rigida per le S.r.l., rispetto alle S.p.A., perché le prime hanno (o, perlomeno, possono avere) una struttura e un’organizzazione meno “anonima” e più “malleabile” e “personalizzabile” rispetto alle società azionarie.

Questa caratteristica agevola (potenzialmente) il controllo dei soci sull’operato degli amministratori, rimettendo quindi all’autonomia dei primi la decisione circa la tolleranza o meno di comportamento opachi da parte dei secondi.

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