L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
- Notaio Marco Manzetti
- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 mar
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione; la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario.
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Conseguentemente:
1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto;
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
3) i creditori dell'eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.

Soggetti obbligati al beneficio di inventario
Non si possono accettare le eredità devolute a minori, interdetti e inabilitati se non con il beneficio di inventario.
Anche l'accettazione delle eredità devolute a persone giuridiche, associazioni, fondazioni e altri enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Infine, il legittimario leso che intende aggredire in riduzione donazioni e legati deve, previamente, accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Termini per l'accettazione beneficiata
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Viceversa, il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Tuttavia, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'Autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Amministrazione dei beni ereditari
L'erede è tenuto al pagamento dei creditori ereditari e dei legatari a misura che si presentano ("spicciolata"). Egli, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione dei beni e non può alienare, transigere, dare in pegno o ipoteca beni ereditari se non previa autorizzazione del Tribunale o del Notaio.
L'erede non può essere costretto al pagamento dei creditori ereditari con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
I creditori, infine, possono opporsi al pagamento alla spicciolata, e imporre all'erede la liquidazione dell'intera eredità. In quest'ultima ipotesi, l'erede provvede, con l'assistenza del Notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie e, successivamente, forma, sempre con l'assistenza del Notaio, lo stato di graduazione. I creditori vengono quindi soddisfatti secondo i rispettivi diritti di prelazione.
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