L’assicurazione sulla vita
- Notaio Marco Manzetti
- 21 mar
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L’assicurazione sulla vita
L’assicurazione è un contratto con il quale l’assicuratore si obbliga, dietro pagamento di un premio, a tenere indenne l’assicurato, entro i limiti convenuti, da un danno ad esso prodotto da un sinistro o, in alternativa, si obbliga al pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi di une vento attinente alla vita umana.
In altri termini, è possibile distinguere due macrocategorie di contratti di assicurazioni: quelli contro i danni, da un lato, e quelli sulla vita, dall’altro.
Il contratto di assicurazione sulla vita può essere stipulato per la propria vita o per quella di un terzi, e può essere stipulato a favore di un terzi, sia mediante una dichiarazione resa direttamente nel contratto di assicurazione, sia mediante un’apposita disposizione testamentaria.

Un caso di scuola
L’ipotesi più classica di assicurazione sulla vita è quella di Tizia che stipula con la Compagnia assicurativa Alfa una polizza sulla vita, designando quali beneficiari i suoi eredi legittimi (senza ulteriori specificazioni). Alla morte di Tizia, nubile e senza figli, gli eredi sono il fratello Caio e i nipoti (figli della sorella premorta) Mevio e Sempronio.
Ci si interroga a questo punto su come la Compagnia assicurativa debba liquidare gli indennizzi: in parti eguali tra Caio, Mevio e Sempronio (ossia, un terzo ciascuno) oppure secondo le regole successorie (per cui Caio avrebbe un mezzo, mentre a Mevio e Sempronio spetterebbe un quarto ciascuno)?
In altri termini, il problema del caso di specie è se per “eredi legittimi” si debbano intendere quelli che siano tali per legge con le quote previste in base al diritto successorio oppure se essi siano sì quelli previsti da legge, ma – in assenza di specifica indicazione da parte dell’assicurato – in parti tra loro eguali.

Una prima soluzione
Secondo l’opinione a lungo prevalente, le quote dei beneficiari dovevano presumersi uguali, in quanto l’utilizzo del termine “eredi legittimi” in una polizza assicurativa, da un lato, ha carattere generico e, dall’altro, è esclusivamente funzionale all’individuazione dei soggetti cui liquidare l’indennizzo, non anche all’applicazione delle regole di diritto successorio (a maggior ragione considerando che i beneficiari designati acquistano il diritto all’indennizzo in forza di contratto, ossia la polizza, non in forza di testamento).

Un’altra, preferibile, soluzione
La tesi più convincente, in realtà, è un’altra: il fatto che i beneficiari designati acquistino un diritto di natura contrattuale (e non successorio) non significa che l’indennizzo possa essere liquidato in modo sganciato dalle regole successorie: l’utilizzo del termine “eredi legittimi” nella polizza – in assenza di una specifica e manifesta differente volontà dell’assicurato – vale non solo a determinare i soggetti beneficiari, ma anche la misura del beneficio spettante a ciascuno secondo le regole di diritto successorio.

Un’altra, preferibile, soluzione
Nel caso prospettato, quindi, la Compagnia assicurativa non dovrà liquidare l’indennizzo in quote eguali tra gli eredi, bensì in proporzione alla quota ereditaria di ciascuno (un mezzo, un quarto, un quarto).
È in ogni caso fatta salva la diversa volontà dell’assicurato, da esprimersi anche in un testamento. Ecco perché, anche sotto questo punto di vista, può essere estremamente utile confrontarsi con il proprio legale di fiducia.
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