L’attestato di prestazione energetica
- Notaio Marco Manzetti
- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 mar
L’attestato di prestazione energetica
L’attestato di prestazione energetica (c.d. a.p.e.) è un documento rilasciato da esperti qualificati (es., architetti, ingegneri, ecc.) che attesta il rendimento energetico di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
La legge italiana, in attuazione della normativa europea, prevede che in caso di vendita o locazione, il proprietario renda disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e lo consegni alla fine delle medesime.
Tale obbligo è volto a dare visibilità alla classe energetica di un edificio in sede di contrattazione per l’acquisto o la locazione dello stesso, in modo che il mercato si orienti sempre più a far circolare i soli immobili dal rendimento energetico più elevato.

Quando non è obbligatorio l’attestato
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’attestato i locali in cui non è necessario garantire un comfort abitativo (es., box, cantine, autorimesse, depositi, ecc.), gli edifici adibiti a luoghi di culto, gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo e, più in generale, gli edifici inagibili o inutilizzabili che non comportano dispendio energetico.
È escluso dall’obbligo di dotazione anche l’unità immobiliare che costituisca parte comune condominiale (es., alloggio del portiere, sala fitness, ecc.). Si osserva a riguardo che la quota di comproprietà sulle parti condominiali segue le vicende circolatorie della singola unità immobiliare: detta quota può essere trasferita solo unitamente alla singola unità immobiliare parte del condominio, né l’acquirente di un’unità immobiliare condominiale potrebbe rinunciare all’acquisto della pertinente parte millesimale sulle porzioni comuni. Pertanto, gli obblighi di dotazione e allegazione sorgono non possono che riguardare i beni che le parti intendono trasferire (e non anche i beni il cui trasferimento avviene in forza di legge e a prescindere dalla volontà delle parti)

Omessa consegna dell’attestato
L’omessa allegazione dell’attestato di prestazione energetica all’atto di vendita è sanzionata con una multa da euro 3.000 ad euro 18.000, mentre l’omessa allegazione all’atto di locazione è sanzionato con una multa da euro 1.000 ad euro 4.000!
È notizia recente (luglio 2024) che, all’esito di un controllo nelle località del litorale veneziano, la Guardia di Finanza ha irrogato sanzioni per 199.000 euro a 29 Agenzie immobiliari per mancanza di informazioni obbligatorie in ambito energetico.
Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza di merito, la consegna di un attestato errato dal punto di vista della qualificazione energetica dell’immobile legittima l’acquirente (o il conduttore) ad agire per il risarcimento dei danni e, eventualmente, per la risoluzione del contratto per inadempimento (sul presupposto che la classe energetica del fabbricato costituisca una qualità essenziale dello stesso).
Il Notaio, quale tutore della legalità, garantisce la certezza dei traffici giuridici anche sotto questo punto di vista.
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