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L’esecutore testamentario

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 11 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 18 mar

L’esecutore testamentario

Il compito di dare esecuzione alle ultime volontà di un defunto spetta agli eredi di quest’ultimo. Tuttavia, per le più svariate ragioni, ciascuno può nominare, mediante testamento, uno o più “esecutori” ai quali affidare il compito di curare l’esatta attuazione delle proprie volontà per il tempo in cui si avrà cessato di vivere

 

La nomina di un esecutore testamentario può essere giustificata da una particolare sfiducia verso gli eredi che, come noto, sono i soggetti controinteressati all’adempimento di oneri e legati (specie se questi ultimi giustificati da convinzioni morali o religiose non condivise): si pensi, ad es., al lascito in favore di un Ente religioso in presenza di eredi con convinzioni diametralmente opposte a quelle del defunto.

 

Parimenti, la scelta di nominare un esecutore potrebbe trovare anche un’altra giustificazione, ossia quella di prevenire contrasti e dissidi tra gli eredi nella divisione ereditaria e, più in generale, nell’attuazione delle ultime volontà del proprio caro scomparso.

 


Chi può essere esecutore testamentario?

Non un qualunque soggetto può assumere l’ufficio di esecutore. La legge, infatti, vieta che sia designato esecutore colui che sia privo della capacità di obbligarsi alla data dell’aperta successione. Non possono di conseguenza assumere l’ufficio gli inabilitati, gli interdetti e i minori. Viceversa, si ritiene ammissibile la nomina di un Ente (es., un’organizzazione no profit).

 

Una volta apertasi la successione e dopo aver pubblicato il testamento contenente la nomina dell’esecutore, quest’ultimo è tenuto a rendere dichiarazione di accettazione (o rinuncia) dell’incarico.

L’accettazione (o la rinuncia) della nomina ad esecutore testamentario deve essere resa innanzi alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, con contestuale liquidazione dell’imposta di registro (pari ad euro 200 in caso di accettazione) e di bollo.

 



I poteri dell’esecutore testamentario

Salvo diversa previsione testamentaria, all’esecutore spetta l’amministrazione dei beni dell’eredità al fine dell’adempimento dei legati e degli oneri contenuti nel testamento e dell’estinzione delle passività eventualmente lasciate dal de cuius.

Ove l’esecutore abbia necessità di compiere un atto di straordinaria amministrazione su un bene della massa è richiesta la previa autorizzazione del Giudice o del Notaio, sempreché la stessa non sia stata espressamente ed inequivocabilmente data dal defunto nel testamento.

 

I beni non necessari per l’attuazione della volontà del defunto, invece, devono essere prontamente consegnati agli eredi a cura dell’esecutore testamentario. A tal fine, è anche possibile che il testatore incarichi l’esecutore testamentario di dividere i beni tra gli eredi.

 

Da ultimo, l’esecutore testamentario è tenuto a curare anche la volontà non patrimoniale del defunto, in ordine, ad es., alla tumulazione o cremazione della salma, alla eventuale dispersione delle ceneri, alla donazione degli organi ai fini di trapianto, alla conservazione o pubblicazione di memorie familiari e personali, ecc.

 



I doveri dell’esecutore testamentario

Tra i principali doveri dell’esecutore testamentario è utile ricordare, anzitutto, l’obbligo di consegnare agli eredi i beni non necessari all’espletamento del proprio ufficio, l’obbligo di apporre i sigilli e effettuare l’inventario se tra i chiamati all’eredità vi siano incapaci o enti no profit, l’obbligo di presentare il conto della gestione alla cessazione dell’ufficio e, ove questi si protragga oltre l’anno, al termine dell’anno.

 

L’amministrazione dei beni da parte dell’esecutore, infatti, non può avere una durata superiore all’anno dall’accettazione della carica, salva proroga di massimo un ulteriore anno con decreto del Giudice.

Decorso l’anno (o, in caso di proroga, i due anni), l’esecutore è inderogabilmente tenuto a consegnare tutti i beni agli eredi, e continuerà a curare la volontà del defunto non più in via diretta (mediante la gestione dei beni ereditari), bensì indiretta (controllando, cioè, che siano gli eredi ad eseguire correttamente le disposizioni testamentarie e, nel caso, ricorrendo anche contro di essi avanti all’Autorità giudiziaria).

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