L'IMU
- Notaio Marco Manzetti
- 11 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 18 mar
L’Imposta Municipale Unica
L’imposta municipale propria (I.M.U.) è il tributo dovuto da coloro che possiedono – a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (es., superficie) – fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.
Eccezionalmente, l’imposta è dovuta anche dal locatario o dal concessionario di un immobile (benché questi ultimi non ne siano proprietari) in caso, rispettivamente, di leasing o di concessione demaniale.
L'imposizione patrimoniale sugli immobili è riservata non allo Stato, ma ai Comuni, in quanto – per tale forma di prelievo fiscale – risulta particolarmente agevole l’individuazione del presupposto (ossia, appunto, il possesso dell’immobile) e la quantificazione dell’imponibile (mediante l’utilizzo del valore catastale).

L’abitazione principale
Le unità immobiliari non di lusso (ossia, gli immobili non accatastati come abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi di pregio) adibite ad abitazione principale del contribuente non sono soggette ad IMU. Ai fini della sussistenza del requisito dell’ “abitazione principale” è richiesto che il possessore del fabbricato abbia residenza anagrafica e dimora abituale all'interno dell'unità immobiliare che intende agevolare.
Nel caso in cui i componenti di un medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale o anche in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare
Ciascun Comune ha poi la facoltà di prevedere, ai fini I.M.U., l’assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
I Comuni hanno esclusivamente la facoltà di introdurre o meno l’assimilazione, e non possono, quindi, qualora decidano di prevederla, restringerne il campo di applicazione stabilendo requisiti ulteriori, come, ad esempio, quello secondo cui l’abitazione, oltre a non essere locata, non sia nemmeno occupata ad altro titolo (es., comodato).

Altre ed esenzioni
Molte altre sono le agevolazioni legate a tale tributo. Le più importanti sono:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista una riduzione della base imponibile del 50%;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali pure è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;
c) per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta, per le quali si applica una riduzione del 50% della base imponibile; in tal caso, però, è necessario che il contratto di comodato sia registrato e che il comodatario utilizzi la casa come propria abitazione principale.
Viceversa, non è proprio dovuto il tributo per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Altre ipotesi di esenzione sono previste per gli immobili destinati all’esercizio del culto, per gli immobili con destinazione ad uso culturale, per gli immobili di proprietà di Stati esteri ed Organizzazioni internazionali, per gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni e, limitatamente a quelli siti nel proprio territorio, anche da Regioni e Province, se destinati all’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Versamenti e dichiarazione
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i
L'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni del possesso che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta. La dichiarazione, quindi, una volta presentata ha effetto anche per gli anni successivi, finché non si verificano variazione di dati ed elementi dichiarati.

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