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La comunione legale

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 18 mar

La comunione legale dei beni

Il regime della comunione legale dei beni è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975 n. 151) al fine di dare attuazione al principio di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi di cui all’art. 29 Cost.

 

La comunione legale dei beni è un’ipotesi di comunione speciale, assimilabile alla comunione ordinaria, ma da questa distinta sotto alcuni profili. Difatti, mentre la comunione ordinaria è una comunione per quote (oggetto queste ultime di un diritto individuale dei singoli partecipanti), la comunione legale è una comunione solidale, senza quote o a mani riunite: i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetti i beni della comunione stessa.

L’oggetto della comunione

La regola generale è che ciascun atto d’acquisto dai coniugi in costanza di comunione legale, congiuntamente o separatamente tra loro, determina l’ingresso del bene nella comunione legale stessa. 

 

Non costituiscono eccezionalmente oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno;

f) i beni acquisiti con lo scambio di altri beni personali.

 

Formano invece oggetto di comunione legale (purché, allo scioglimento della comunione stessa, non siano stati consumati) i frutti dei beni dei coniugi e i proventi dell'attività separata di ciascuno di essi. 

L’amministrazione dei beni

L'amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, l'altro coniuge può rivolgersi al Tribunale per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia.

Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono invalidi.


 I creditori

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge-debitore. 

 

I creditori della comunione, invece, possono agire sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. I beni della comunione non rispondono però delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio. 

 

La scelta del regime

Il regime della comunione dei beni può essere scelto dai coniugi al momento del matrimonio, nonché dai partner dell'unione civile. Con la Legge Cirinnà, la comunione dei beni può essere optata anche dai conviventi in sede di stipula di un contratto di convivenza.In alternativa, le coppie possono scegliere il regime della separazione dei beni o possono stipulare una specifica convenzione matrimoniale. 

In ogni caso, per modificare il regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio o dell’unione civile o per stipulare un contratto di convivenza è richiesta l’assistenza di un Notaio.

 

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