Le forme testamentarie
- Notaio Marco Manzetti
- 21 mar
- Tempo di lettura: 3 min
Le forme testamentarie
Il testamento è un atto revocabile con il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.
Inoltre, è anche possibile che il testamento contenga disposizioni a contenuto non patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio naturale, la nomina di un amministratore di sostegno per i propri cari superstiti, la disposizione dei propri organi, la cremazione del proprio corpo, ecc.
Nel nostro ordinamento giuridico esistono due forme ordinarie di testamento (olografo e pubblico) e varie forme speciali cui è possibile ricorrere solo in casi eccezionali (es., testamento redatto durante lo svolgimento di operazioni belliche o in zona colpita da pandemia o malattie contagiose).

Il testamento olografo
Il testamento olografo è un documento di natura privata scritto, datato e sottoscritto per intero di pugno dal testatore.
Questa forma testamentaria, benché abbia il pregio di garantire al testatore la massima riservatezza possibile in ordine al contenuto delle proprie ultime volontà, presenta anche notevoli e indubbi svantaggi: essa non solo può essere facilmente smarrita, falsificata o sottratta, ma anche può contenere errori giuridici (più o meno gravi) che, a loro volta, possono essere l’occasione di un contenzioso tra gli eredi o anche di difficoltà nella successiva circolazione dei beni che hanno formato oggetto di disposizione testamentaria.

Il testamento pubblico
L’alternativa al testamento olografo è il testamento pubblico. Trattasi di un testamento che viene redatto davanti al Notaio, con l’assistenza di due testimoni.
Se, da un lato, il testamento pubblico non dà al testatore la stessa garanzia di riservatezza propria della forma olografa, è anche vero che, dall’altro lato, attraverso il testamento pubblico è completamente azzerato il rischio di sottrazione, smarrimento o falsificazione, né può esserci alcun dubbio sull’autenticità del documento: il testamento pubblico, infatti, come ogni atto notarile è coperto da pubblica fede e, pertanto, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni rese dal testatore.
Inoltre, ricorrere al testamento pubblico riduce anche le possibilità di un contenzioso tra gli eredi in merito alla capacità di intendere e volere del testatore e, soprattutto, in merito alla reale volontà dello stesso di disporre dei propri beni. Il Notaio, infatti, nella redazione del testamento pubblico, indaga la volontà del testatore e la traduce con in un linguaggio giuridico corretto e conveniente.

I testamenti speciali
I testamenti speciali sono dei testamenti pubblici semplificati, privi di alcuni requisiti formali (es., numero ed età dei testimoni, qualifiche del pubblico ufficiale, ecc.), cui è possibile ricorrere solo in casi eccezionali. La principale caratteristica dei testamenti speciali è l’efficacia limitata nel tempo: decorsi 90 giorni dalla data in cui viene meno la causa che ne consentiva il ricorso, il testamento speciale è automaticamente caducato per legge (con conseguente reviviscenza dell’eventuale testamento ordinario precedente e revocato da quello successivo speciale).
Proprio durante l’ultima pandemia da coronavirus è stato possibile ricorrere alla particolarissima forma del testamento speciale per pubbliche calamità. Il Notaio, a differenza di un qualsiasi altro libero professionista, è un pubblico ufficiale, con la conseguenza che egli, per legge, è obbligato a prestare il proprio ministero anche in caso di pandemia, e non può interrompere la regolarità del proprio servizio, se non a pena di destituzione (art. 142 L. Notarile). Pertanto, durante tutto il tempo della crisi sociosanitaria da Covid-19, il Notaio ha potuto (e dovuto) ricevere questa eccezionale forma di testamento.
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