Usufrutto e abitazione
- Notaio Marco Manzetti
- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 mar
Usufrutto e abitazione
Oltre al diritto di proprietà, la legge disciplina anche il diritto di usufrutto e il diritto di abitazione.
Si tratta di diritti che, in entrambi i casi, un soggetto può vantare su un immobile, risultandone, rispettivamente, “usufruttuario” o “habitator”.
Usufrutto e abitazione sono due diritti tra loro molto simili, ma anche con alcune differenze che, per quanto piccole, sono notevoli.

Usufrutto
L’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e di ricavare dalla stessa ogni utilità che è in grado di trarne, rispettandone però la destinazione economica e agendo sempre con la diligenza del buon padre di famiglia. Inoltre, l’usufruttuario ha il diritto di fare suoi i frutti naturali e civili, può cedere il suo diritto, può locare il bene o accendervi ipoteca.
L’usufrutto è necessariamente e inderogabilmente a termine, non potendo durare oltre la vita dell’usufruttario (se questi è una persona fisica) o per oltre trent’anni dalla costituzione (se l’usufruttuario è un ente).
Abitazione
L’abitazione è un diritto più limitato dell'usufrutto perché attribuisce al suo titolare il potere abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Significa che l’habitator, a differenza dell’usufruttuario, non può cedere né locare il bene, non può accendervi ipoteca né può trarre per sé i frutti civili e naturali del bene. Inoltre, mentre il diritto di usufrutto può avere ad oggetto un qualunque bene (es., azienda, quota sociale, casa, ecc.), il diritto di abitazione può avere ad oggetto solo una casa, in quanto conferisce al titolare il potere di abitarla. Per ovvie ragioni, poi, un ente può essere titolare del diritto di usufrutto, ma non del diritto di abitazione.
Anche il diritto di abitazione, come quello di usufrutto, non può avere una durata superiore alla vita dell’habitator.

Il coniuge superstite
È evidente che il diritto di abitazione attribuisce al titolare facoltà molto più ristrette rispetto all’usufrutto. Tuttavia, il diritto di abitazione – a differenza di quello di usufrutto – non può essere né ipotecato né pignorato, presentando da questo punto di vista un indubbio vantaggio.
Il caso più frequente di diritto di abitazione si ha nel caso di successione del proprio coniuge: al coniuge superstite, infatti, è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o in comune tra il coniuge superstite e quello defunto.
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